Gabriella Carlizzi saluta tutti coloro che prenderanno parte alle discussioni tematiche di questo Blog.
Ho pensato, nella mia radicata convinzione, che il futuro del nostro Paese e di tutta l’umanità, è affidato alle nuove generazioni, che l’argomento più urgente da affrontare sia proprio quello legato all’istruzione.
La reazione degli studenti e del corpo docente contro la riforma relativa alle scuole e divenuta Legge Gelmini, nonché i cosiddetti tagli alle Università, è a mio parere una reazione giusta così come è un diritto di tutti gli studenti ma anche degli insegnanti e docenti, far sentire la propria voce affinché si scuotano le coscienze civili e tutelino il più importante valore che possa garantire una società evoluta, democratica e competitiva.
Questo valore si chiama CULTURA.
Ora, è il concetto stesso della “cultura” che reca in sé il principio del confronto democratico tra le parti, quando nasce un conflitto di opinioni.
L’infrangere questo codice morale, è prepotenza, sopraffazione, povertà di ideali.
E forse, manovre di tal genere, sono state studiate a tavolino.
Forse, l’attuale classe dirigente, al fine di distrarre i cittadini italiani dalla crisi economica causata dalle ruberie nei conti pubblici, forse ha pensato bene mediante leggi inaccettabili, leggi incostituzionali e che delegittimano il Parlamento italiano, di provocare proteste ed esasperazione tali da esplodere in un crescendo nella violenza.
E’ una realtà, che la protesta degli studenti era nata compatta, apolitica, in totale autonomia, come pure è una realtà che una “regia occulta”, approfittando del fatto che le forze politiche del centro-sinistra hanno espresso solidarietà al mondo della scuola, ha “reclutato” giovani di estrema destra, armandoli contro gli altri manifestanti, etichettati non più come studenti, ma come “studenti di sinistra”.
E così si è raggiunto lo scopo, così sembra di essere tornati a quel lontano ’68 che vide l’inizio dei “cosiddetti anni di piombo”
Il mio personale appello, rivolto a tutti i giovani e meno giovani del mondo della scuola, è il dire:
“Attenti, non cascate nella trappola di chi vi vuole dividere dandovi colori opposti.
Le vostre ragioni sono univoche e per questo non hanno colore se non quello del diritto allo studio, nel rispetto dei principi costituzionali dell’uguaglianza e della democrazia.
Lottiamo insieme, verso punti convergenti e tali da ricordare che vi sono valori, primo tra tutti il sapere, che non possono essere manipolati né da chi governa né da chi sta all’opposizione, poiché questi valori appartengono a chiunque voglia farne una scelta di vita e pertanto ha diritto a tutelarli da coloro che vedono nell’ignoranza dei giovani, il più fruttuoso investimento.”
Ora prima di iniziare la discussione, riporto qui di seguito, i punti essenziali della riforma universitaria e il testo del Decreto (divenuto Legge) Gelmini.
Tagli all’Università: ecco la Legge 133/08
Innanzitutto bisogna dire che non si tratta di una riforma della scuola e dell’università, ma si tratta di un decreto collegato alla legge finanziaria, e quindi sono direttive che provengono dal ministro Tremonti.
Articolo 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università.
In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
Articolo 66 comma 13
…In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
Cosa potrebbe accadere?
Allora, se viene ridotto il Fondo ordinario e per legge la tassa di iscrizione non può superare il 20% di questo Fondo, questo significa che le entrate diminuiranno sensibilmente. Una diminuzione delle entrate progressiva fino al 2013 comporterà una riduzione dei servizi e della qualità fino a minacciare l’esistenza dell’università stessa. Qual è la soluzione che possono adottare i rettori? Qui arriva in soccorso l’articolo 16. Trasformando l’università in una fondazione di diritto privato. In questo modo si potranno raccogliere fondi da chicchessia anche perché il comma 5 dello stesso articolo recita: “I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.”
Facciamo un esempio. Il signor Pinco Pallino dona un po’ di soldini alla fondazione, quanto tempo impiegheranno i figli del signor Pinco Pallino a laurearsi con il massimo dei voti?
In pratica l’università verrà privatizzata e seguirà le linee guida del finanziatore o del politico di turno che la foraggia…
DECRETO GELMINI SU MAESTRO UNICO: IL TESTO INTEGRALE
Ecco il testo integrale del Decreto sul Maestro unico, in vigore dal 1° settembre 2008:
"Il Presidente della Repubblica, visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione, ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1. Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.
Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati; b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»; c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»; d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5; e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.
Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5. Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8. Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano Ultimo aggiornamento: 16/09/08
i, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano Ultimo aggiornamento: 16/09/08
I COMMENTI :
Enrica - Grazie
Ti ringrazio innnanzi tutto per aver aperto un blog su questo argomento per noi così importante. Sono una donna di 37 anni che ha due figli che vanno alla scuola primaria e sono molto preoccupata per il loro futuro! La mia preoccupazione riguarda non tanto il decreto in sè stesso ma la visione della scuola pubblica che c'è dietro... la verità è che vogliono creare un popolo di ignoranti dove solo coloro che potranno pagare possono avere diritto ad un'istruzione e quindi alla consapevolezza e alla capacità di scegliere e decidere!! Mi dispiace ma questa volta non ce la farete perchè i genitori questa volta non ci stanno!!
Uno nessuno - Ignoranza e caos
cara gabriella,
mi associo alla preoccupazione di Enrica : mio figlio è al primo anno di università e non posso fare a meno di notare come alcuni telegiornali fanno un uso sbagliato dei dati che riguardano le facoltà italiane.
Ma ciò che più mi sgomenta è l'uso che se ne potrebbe fare della protesta studentesca come d'altra parte è già come in passato.
Persoanlmente sono rimasta sgomenta da certe dichairazioni lette ed attribuite a Cossiga che si sono rivelate davvero profetiche.
Perchè?
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